Superbonus 110%, Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate

2022-08-20 03:38:11 By : Mr. Allen Seng

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Guida a tutte le principali detrazioni fiscali per il settore dell'edilizia: procedure e modalità operative previste dalla normativa

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) interposto nel panorama normativo quale apertura ai margini in materia di bonus fiscali con maggiori vantaggi per effettuare interventi di efficientamento energetico e/o di adozione misure antisismiche sugli edifici esistenti, fomentano, ancora, molteplici dubbi circa le procedure e le modalità operative.

Ciò è dovuto sia al fatto che il testo del decreto sia stata integrato e modificato ad opera della stesse legge di conversione e successivamente con la Legge n. 126/2020 nonché la Legge di Bilancio 2021, questa introduttiva termini di differimento temporale della scadenza originariamente prevista, ad oggi non attivi. In ultimo il recentissimo D.L. n. 59/2021 pubblicato in G.U. pochi giorni fa, reintroduce ulteriori prolungamenti temporali differenziandoli in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi attinenti lo specifico intervento.

Sviluppatesi un percorso “variegato” ed in pochissimo tempo hanno preso sempre più forma numerosi dibattiti, oltremodo legato alla particolarità propria degli adempimenti dovuti per poter fruire dall’agevolazione 110%.

La normativa risulta pertanto condizionata da quelle formulazioni dominanti sugli aspetti caratteristici cooperanti, in modo sostanziale, a lasciare ampio spazio alle diverse interpretazioni adattate all’uso in luogo di una precisa e puntuale applicazione. Avvalorano le criticità anche i numerosi quesiti ed i relativi chiarimenti resi con frequenza dall’amministrazione finanziaria, che, seppur colmanti, spesso non inducono ad una totale esaustività, trattando sul generis specifici interventi e riconducendosi alla ratio generica, sembrerebbe appropriata una tra le massime del Consiglio di Stato, Sez.VI, Sentenza 2715/2018, nella quale circa una questione riguardante l’installazione di una pergotenda, cita “ogni intervento necessita di una valutazione caso per caso”, dizione equiparabile agli interventi agevolati dal Superbonus 110%.

Entrando nel merito dei quesiti più frequenti emerge quello attinente la realizzazione congiunta tra interventi agevolati al 110% ed interventi che, disciplinati da normative pregresse e vigenti, sono agevolati con aliquote variabili dal 50% all’85%.

Ormai noto gli interventi di cui alla normativa previgente siano agevolati se effettuati congiuntamente ai cd. interventi “trainanti” (art.119 c.1 lett.a), b) e c) e c.4 L.77/2020) fruendo del bonus fiscale nella misura massima del 110%, contrariamente, talune altre opere non rientrano, godendo di agevolazioni e massimali propri.

Nell’approntamento di una pratica ne consegue, come più volte ribadito, ad al fine di non incappare in applicazioni errate, la base fondamentale risieda nella conoscenza della normativa, in particolare le quattro fonti da mantenere in stretta considerazione, nello specifico:

Le differenti agevolazioni si delineano sin dalla fase pre-valutativa degli interventi che si determina effettuare,  ricavandone, oltre alle diverse aliquote, i periodi di imposta e le procedure tecnico-amministrative e fiscali, indifferibile è distinguere le opere realizzabili cumulativamente, fruendo di più agevolazioni,  da quelle che, sovrapponendosi, impongono la scelta di una sola agevolazione, esattamente le due distinte fattispecie, ovvero:

Realizzato l’isolamento termico a cappotto, nel rispetto delle prescrizioni disposte nell’art.119 c.1 lett.a), quindi con un’incidenza su un’area maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio, impiegando materiali isolanti in possesso dei requisiti CAM, è possibile fruire del Superbonus 110% abbinando ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell’art.16 del  D.L.63/2016 e nell’art.16-bis del T.U.I.R., fruendo dell’agevolazione del 50%.

Si provvederà, come anzi detto, alla predisposizione di due distinte e separate contabilità, sia nel caso in cui il beneficiario opti per la detrazione Irpef, cinque anni per gli interventi di cui all’art.119 L.77/2020 e dieci anni per gli interventi di cui all’art.16 D.L.63/2016 e dall’art.16-bis T.U.I.R., sia che lo stesso scelga di cedere il credito o lo sconto in fattura.

Va evidenziato, per quanto concerne i bonus ordinari sopra citati, la cessione sia ammessa verso istituti di credito, ma non consentita verso intermediari finanziari contrariamente agli interventi di cui al Superbonus 110%.

Preso in esame lo stesso intervento di isolamento termico, classificato, per l’appunto, tra le opere di riqualificazione energetica, tenuto conto anche dell’art.14 D.L.63/2013 o degli interventi previsti nel Bonus Facciate, c.220 art.1 L.160/2019, si forma una riconduzione alla nozione di “riqualificazione energetica”, in seno alla quale le tre normative comportano, escluso il caso del Superbonus 110%  per le opere effettuate dopo il 6/10/2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Requisiti” del MISE), il soddisfo dei requisiti di cui al Decreto MISE 26/06/2015, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, ed i requisiti in Tab.2 Allegato B del Decreto MISE 11/03/2008. 

In termini pratici, seppur con distinzione normativa, si tratta di un intervento per il quale occorre la scelta di una sola agevolazione, in quanto ricompreso in una unica fattispecie qual è quella della riqualificazione energetica.

Con la Circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” è meglio chiarito il concetto di sovrapposizione nella formulazione “gli interventi influenti da punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti del decreto “requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, quelli di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008. In tali ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus)”.

Il paragrafo 6, infatti, fa risaltare il c.221 della L.160/2019 per ammettere al Bonus Facciate i soli lavori riguardanti le parti opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, rinforzando l’applicazione delle agevolazioni in materia di riqualificazione per i restanti interventi ed affermando i medesimi siano compresi “astrattamente” tra quelli agevolati dall’art.14 D.L.63/2013 o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16 stesso decreto.

Il contribuente potrà sfruttare una sola agevolazione.

Diversamente, la stessa circolare, indica il caso nel quale concretizzate opere rientranti in diverse fattispecie agevolate, riconducendosi all’isolamento termico dell’intero involucro edilizio riguardante le superfici opache della facciata esterna ammesso al bonus facciate ed agli interventi predetti di isolamento termico sulle restanti parti delle facciate come classificati dall’ecobonus.

Il contribuente fruisce di entrambi le agevolazioni, operando, appunto, con contabilità separate.

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tratta la tematica tracciando due supposizioni legate alla cumulabilità ed alla sovrapposizione, ribadendo, nel primo caso, la realizzazione di interventi riconducibili  a diverse tipologie agevolate, e, pertanto, l’obbligo alla redazione delle precitate contabilità separate, secernendo la fattispecie opposta legata alla sovrapposizione, pertanto alla fruizione mediante la scelta da parte del beneficiario di una sola agevolazione.

L’avallo viene dalla Risoluzione 49/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate nel trattare la non cumulabilità tra ecobonus e bonus facciate in un caso riguardante un edificio condominiale nel quale ogni singolo proprietario può stabilire se avvalersi del bonus facciate o dell’ecobonus indipendentemente dagli altri condomini, nella stretta osservanza degli adempimenti specifici riferiti al tipo di agevolazione.

Sullo stesso argomento verte la Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 294/2020, anch’essa riguardante un fabbricato in condominio, in tema di cumulabilità viene esplicato l’amministratore, sin dall’elaborazione della dichiarazione precompilata, sia tenuto ad indicare le due distinte tipologie di interventi, quindi, per ciascuna di esse deve indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate ed i dati relativi ai condomini cui attribuite le spese per ciascun intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno optato per la cessione del credito.

Le diverse agevolazioni, 110%, 50%, 65%, 70%, 80%, 75% ed 85%, come già precisato, implicano separata contabilizzazione delle spese, andranno distinti i singoli giustificativi di spesa per ogni lavoro mediante la redazione di più fascicoli ognuno dei quali contenenti capitoli di spesa ed interventi realizzati, concorrono nella suddivisione dei tetti massimi di spesa i singoli importi ai quali assegnare le somme dovute ad imprese, fornitori e professionisti.

Ciò implica, conseguentemente, il rilascio di varie documentazioni da parte dei soggetti “creditori” dalle quali poter rilevare ogni intervento unitario e raggiungere il totale complessivo dell’opera alla quale applicare la detrazione.

Il modus – operandi inerente la doppia contabilità è prassi fondamentale, soprattutto, se ricondotta al rilascio del Visto di Conformità da parte del soggetto abilitato alla trasmissione telematica della documentazione nei casi riguardanti la cessione del credito o lo sconto in fattura, per le opere concorrenti alla fruizione del Superbonus 110%.

Richiamato il concetto legato alla detrazione, due i casi da distinguere, il primo relativamente agli interventi agevolati nella misura del 110% ammette per le spese sostenute nel periodo intercorrente tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021,  per I.A.C.P. ed enti aventi le stesse finalità costituiti sotto forma di società ed in possesso dei requisiti di “in house providing” fino al 30/06/2022, la detrazione Irpef in anni cinque, ripartita in quote con uguale importo tra esse e tra gli aventi diritto per le multiproprietà, a differenza le agevolazioni ordinarie prepongono, invece, servirsi della detrazione, secondo termini distinti, nell’arco temporale di dieci anni.

Il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce con l’art.121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” la possibilità, per il contribuente, di poter scegliere, in luogo della detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura, fruibili sia singolarmente, che cumulativamente, opzione ammessa anche per le previgenti ordinarie detrazioni.

Il quadro ricognitivo degli interventi: l’arco temporale nel quale sostenere le spese e le relative aliquote

Spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, detrazione 110%, beneficiari i soggetti indicati al c.9 art.119 L.77/2020.

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.2-septies art.14 D.L.63/2013

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.1-sexies.1 art.16 D.L. 63/2013

Demolizione e ricostruzione di interi manufatti, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, anche con variazione di volume, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che nel termine di diciotto mesi vendono l’immobile, spettano all’acquirente, per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 le detrazioni rispettivamente del 75% e dell’85%;

Art.16-bis T.U.I.R.

Art.1 c.mi da 219 a 224 L.160/2019: Bonus Facciate

In entrambi i casi le spese dovranno essere sostenute nell’anno 2021, detrazione 90%